La conversione in Legge del decreto Monti, ha istituito nel nostro Paese l’Ivie, l’imposta sul valore degli immobili all’estero.
Detto così sembrerebbe un’imposta – a prescindere dalle difficoltà di riscossione che vedremo più sotto – dedicata a soggetti benestanti che abbiano, all’interno del loro patrimonio, beni immobili in località turistiche.
Ebbene, niente di più sbagliato. O meglio, forse l’intenzione era questa, ma la norma, così come approvata, colpisce anche chi abbiente proprio non è, e chi un immobile ce l’ha in Paesi che hanno tutt’altra caratteristiche rispetto alle grandi località turistiche.
La nuova imposta colpisce le persone fisiche “residenti sul territorio nazionale” che detengano la proprietà, oppure la titolarità di altro diritto reale su un immobile destinato a qualsiasi uso.
Non è chiaro come sarà fattivamente possibile applicare una norma basata su concetti quali “diritto reale”, “proprietà”, “destinazione d’uso”, ma riferiti a Stati esteri.
Questi concetti, infatti, spesso non trovano replicazioni negli ordinamenti giuridici di altri Stati.
Inoltre dalla norma si evince che il soggetto passivo non è solo il cittadino italiano con possedimenti all’estero, ma anche stranieri comunitari o extracomunitari – in Italia regolarmente residenti – che abbiano sul suolo del proprio Stato d’origine un bene immobile.
Ecco perché, come recita il titolo del post, non è solo roba da ricchi.
Sappiamo bene che molti cittadini extracomunitari sono proprietari di case nel proprio paese e ora, su queste proprietà – magari esentati nel proprio paese da imposte patrimoniali-, dovranno versare, in Italia, un’imposta.

La base imponibile è determinata dal valore riportato nell’atto d’acquisto, ovvero – ove non sia reperibile – in base al valore di mercato della zona dove insiste l’immobile.
L’aliquota, unica e senza differenziazioni, è determinata nello 0,76%, ma è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo eventualmente versato a titolo di imposta patrimoniale allo Stato in cui è situato il bene.
Sinceramente si spera che il Governo abbia valutato in modo attento e quindi cautelativamente il possibile gettito di questa nuova imposta.
I problemi per la sua applicazione, infatti, si ritiene siano parecchi:
- definizione di concetto di “diritto reale” in ordinamenti non italiani;
- ricerca e riscontro sull’accertamento di proprietà estere di cittadini italiani e non;
- reperimento dei valori imponibili (pensiamo solo ad eventuali donazioni, successioni, permute, dove il valore dell’atto differisce da quello reale o di mercato);
- reperimento del valore di mercato della zona (la nostra amministrazione non conosce nemmeno i valori di mercato del nostro Paese, figuriamoci quelli esteri…);
- corretta considerazione del credito d’imposta (essendo specificato che il credito è riconosciuto solo per imposte “patrimoniali” versate, sembra difficile interpretare correttamente la natura delle diverse imposizioni di altri Paesi.
Questi e molti altri sono i dubbi e quindi altrettante sono le perplessità sul reale beneficio in termini di introiti di cui il nostro Stato potrebbe godere.
Non sia mai che, per reperire risorse, si arrivi ad istituire accordi e controlli che riducano – perché costosi ed elaborati – il gettito previsto.
Magari con il risultato di avere delle “uscite”, anziché delle “entrate”.
Di certo tassare cittadini non italiani per proprietà sul suolo straniero non è certo elegante, nemmeno in un momento di crisi come questo.
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