Posted on 04 giugno 2011.
Spesso indicato come indice principe per la valutazione della convenienza di un prodotto di mutuo, il Taeg e la sua determinazione sono oggetto di disposizioni da parte di Bankitalia.
In particolare, con la pubblicazione delle nuove FAQ (Frequently Asked Questions), le domande frequenti poste alla Banca d’Italia dagli operatori del settore, l’Istituto chiarisce un punto fondamentale.
La domanda a cui facciamo riferimento verte sulla legittimità o meno di includere i costi dei premi delle assicurazioni venduti come contratti a latere del prodotto di mutuo.
Bankitalia risponde senza lasciare adito a dubbi: “si conferma che – poiché il Taeg per i contratti di finanziamento si calcola come previsto dalla disciplina sul credito ai consumatori” – scrive l’Istituto – ” nel computo dell’indicatore devono essere inclusi i costi dei soli servizi accessori connessi con il contratto di credito obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.“
Cosa significa?
E piuttosto semplice: se un prodotto di mutuo prevede, per la sua concessione, la sottoscrizione di una polizza assicurativa, il premio nascente dev’essere incluso nel calcolo del Taeg.
Questo era già abbastanza chiaro, ma è fondamentale sottolineare come Bankitalia abbia voluto chiarire, con poche parole, che quando uno stesso prodotto viene commercializzato dalla banca con due o più differenti “prezzi” (spread n.d.a.) in base all’adesione o meno di pacchetti assicurativi commercializzati dalla banca stessa, per le offerte scontate con questi criteri decade ogni la “facoltatività” lasciata al cliente sulla stipula delle coperture le quali divengono, de facto, obbligatorie per ottenere il mutuo “alle condizioni offerte”.
Lo stesso principio viene applicato quindi a quei prodotti per i quali la banca chiede che la copertura assicurativa base (quella incendio/scoppio fabbricati) sia sottoscritta tramite compagnie con essa convenzionate e a costi prestabiliti.
Anche se questo non determina sconti sul prodotto, è comunque conditio sine qua non per ottenere il mutuo da quella banca, di conseguenza il relativo costo è da includere nel Taeg.
SiMutuo ha già recepito tali disposizioni e sul proprio portale espone i Taeg calcolati in modo corretto includendo, caso per caso, i costi obbligatori connessi al mutuo.
Una scelta di correttezza verso la clientela che, fino a quando tutti gli operatori online non avranno adeguato i loro sistemi, potrebbe far sembrare le offerte su SiMutuo meno vantaggiose, mentre sono soltanto più trasparenti.
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